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Informazioni Sanitarie: a chi competono

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 - Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari" (Pubblicato nella G.U. 31 maggio 1995, n. 125, S.O.)
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I DIRITTI
Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.
In particolare, durante la degenza ospedaliera ha diritto ad essere sempre individuato con il proprio nome e cognome anziché, secondo una prassi che non deve essere più tollerata, col numero o col nome della propria malattia. Ha, altresì, diritto di essere interpellato con la particella pronominale «Lei».
Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura.
Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi.
In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per la salute, il paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie od interventi; le dette informazioni debbono concernere anche i possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento. Ove il sanitario raggiunga il motivato convincimento dell'inopportunità di una informazione di retta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del paziente, ai familiari o a coloro che esercitano potestà tutoria.
Il paziente ha, altresì, diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all'articolo precedente.
Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti.
Il paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi. La diretta partecipazione all'adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente dei propri diritti. L'impegno personale ai doveri è un rispetto verso la comunità sociale e i servizi sanitari usufruiti da tutti i cittadini. Ottemperare ad un dovere vuol dire anche migliorare la qualità delle prestazioni erogate da parte dei servizi sanitari della propria USL.


Analizziamo i punti salienti del decreto.


“Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi.”

“Ove il paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all'articolo precedente. “


La comunicazione della patologia, in maniera completa e comprensibile, ad un paziente che sia in grado si esprimere compiutamente il desiderio di conoscerla, è una responsabilità del SANITARIO, quindi anche degli infermieri.

Secondo l'elenco del Ministero della Salute sono professioni sanitarie:

Farmacista

Medico chirurgo

Odontoiatra

Veterinario

Psicologo – Psicoterapeuta

Infermiere

Ostetrica /o

Infermiere Pediatrico

Podologo

Fisioterapista

Logopedista

Ortottista – Assistente di Oftalmologia

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva

Tecnico Riabilitazione Psichiatrica

Terapista Occupazionale

Educatore Professionale


Sulle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione, pur citate dal Ministero, è presumibile che sussistano delle discordanze interpretative da parte dell'Azienda o del Giudice.

Divergenze possono nascere anche sulla frase "sanitario che lo cura".

La "cura" perà non è necessariamente farmacologica o chirurgica, e quindi di esclusiva competenza medica.

La "cura" è anche l'assistenza, che è pura responsabilità e competenza nostra.

Se l'utente è stato quindi tenuto all'oscuro, o gli è stata comunicata una patologia diversa, senza motivazioni dimostrabili, la struttura è in errore.

La comunicazione della situazione sanitaria non può prescindere però da alcuni elementi:

  • analisi completa della documentazione sanitaria

  • valutazione del grado di autonomia decisionale dell'utente

  • valutazione dello stato emotivo dell'utente

  • confronto con il resto dell'equipe

Le informazioni fornite non devono inoltre essere di competenza esclusiva di un'altra figura professionale sanitaria. Se viene illustrato al paziente per filo e per segno tutto il percorso fisioterapico, asd esempio, viene compiuto un illecito. E' possibile utilizzare termini generici, nel caso.

Come è sempre opportuno dedicare molto tempo alla comunicazione, utilizzare termini semplici e comprensibili, adattando il linguaggio al grado di comprensione e scolarizzazione dell'utente, lasciargli molto spazio per le domande o i chiarimenti.

Molto spesso i dati sanitari vengono comunicati ai familiari e non all'utente.

Oltre a violare la normativa sovraesposta in questo caso si entra in contrasto anche con la normativa sulla privacy, Legge delega n. 127/2001, la quale prevede, per i suddetti dati, la comunicazione soltanto all'interessato, a chi da lui delegato e ai familiari soltanto in caso di non possibilità del'utente di comprenderli o valutarli (utenti in coma, in stato di incoscienza, affetti da malattie psichiatriche o neurologiche invalidanti, ecc. ecc.).

Legato a questi temi è anche il “consenso informato”. Quest'ultimo è di competenza di ogni sanitario, per l'area di interesse, ma resta la necessità di essere in forma scritta solo per gli interventi del medico. E' quindi una sua responsabilità la compilazione del modulo, la corretta comunicazione e l'accertamento del consenso da parte dell'utente.

Nel caso degli infermieri è quindi sufficiente un consenso verbale all'effettuazione delle manovre e tecniche di nostra competenza.


A cura di AILF

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