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Improvvisarsi Infermiere in Case di Risposo non è abuso di Professione


Cass. pen. Sez. VI, (ud. 02-02-2010) 15-04-2010, n. 14603

FATTO - DIRITTOSvolgimento del processo - Motivi della decisione


quotidianoinfermieri.blogspot.itCon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in data 20 gennaio 2006 del Tribunale di Vercelli, sezione distaccata di Varallo, appellata, tra gli altri, da P. M.T., condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di Euro 300 di multa, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 348 c.p., per avere, in qualità di coordinatrice della Casa di Riposo del Comune di (OMISSIS), esercitato abusivamente il ruolo di infermiera (in (OMISSIS)).Osservava la Corte di appello, sulla base essenzialmente delle dichiarazioni della teste A.E., infermiera professionale nella Casa di Riposo  (da notare che la casa di riposo è - per l'appunto - una residenza , paragonabile al domicilio, ovvero non una struttura sanitaria)  , che la P., non avendone titolo, aveva non solo esercitato abitualmente mansioni proprie dell'infermiere generico (quali iniezioni intramuscolo e insuliniche nonché somministrazioni di farmaci) ma, almeno in un caso, tentato, pur senza riuscirvi, di praticare un prelievo ematico e finanche dato disposizioni per interrompere la terapia disposta dal medico. Tanto integrava il reato di esercizio abusivo della professione paramedica (nel testo, NdA), ai sensi del D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225(il mansionario, abrogato con L. 42/99, rimane in vigore solo per l'inf. generico)
Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore avv. Paolo Monti, il quale deduce:
1. Nullità della sentenza per mancata indicazione del fatto contestato: nel capo di imputazione si addebita all'imputata di avere esercitato abusivamente il ruolo di infermiera non essendovi abilitata, ma non sono affatto indicate le specifiche condotte dalla stessa poste in essere, in violazione dell'art. 555 c.p.p. (recte, art. 552 c.p.p ., comma 1, lett. c)), secondo cui il decreto di citazione a giudizio deve contenere "l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa".
 
2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale.
Secondo alcune testimonianze, l'imputata, come dalla stessa parzialmente ammesso, si sarebbe limitata in qualche occasione a somministrare ai pazienti le terapie insuliniche, effettuare alcune medicazioni e praticare iniezioni intramuscolari.
Si tratta di atti relativamente liberi, che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non integrano il reato di cui all'art. 348 c.p. se effettuati sporadicamente e in assenza di retribuzione; e la P. riceveva retribuzione esclusivamente per il suo incarico di coordinatrice della Casa di Riposo, non percependo alcun ulteriore compenso per queste saltuarie prestazioni di assistenza ai ricoverati, rese a mero titolo di volontariato.
La terapia insulinica o l'assunzione di farmaci contro la pressione arteriosa si praticano generalmente in via di automedicazione e, trattandosi di soggetti anziani, in mancanza temporanea di personale sanitario, la P. si era prestata generosamente, senza alcun tornaconto personale, a somministrare occasionalmente ai pazienti, alle ore stabilite, tale tipo di cure secondo le prescrizioni del medico. Su questi rilievi la Corte di appello non aveva fornito alcuna risposta. (ricordiamo che l'ambientazione è una casa di riposo, ovvero come foss una abitazione, in taler ambito sono i pazienti stessi o i loro famigliari ad aiutare nella somministrazione della terapia .... non accade infatti che il diabetico o l'iperteso a casa chiami un infermiere per somministrarsi la terapia, ma procede attravertso l'automedicazione) .Quanto al presunto tentativo della P. di praticare una iniezione in vena, la circostanza, del tutto isolata, si ricavava esclusivamente dalla testimonianza dell' A., che ha espresso al riguardo mere impressioni e, al pari di numerosi soggetti operanti nella Casa di Riposo, ha comunque precisato che mai l'imputata in sua presenza aveva eseguito prestazioni infermieristiche di alcun genere.
3. Violazione dell'art. 348 c.p. (norma penale in bianco) sotto il profilo della inesistenza di un atto avente forza di legge idoneo a determinare le attività per le quali sia richiesta una speciale l'abilitazione dello Stato, non avendo tale forza i Decreti del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982 e del 14 settembre 1994, n. 739 citati nella sentenza impugnata; e comunque riferendosi la norma ai soli soggetti che esercitano una libera professione e non ai dipendenti pubblici, quale è la P..
Ad avviso della Corte il secondo motivo di ricorso è fondato, restando così assorbiti in tale statuizione i restanti motivi.
 
Alla imputata sono contestati fatti di esercizio abusivo della professione di infermiere, consistiti, nell'avere in una occasione tentato di praticare un prelievo ematico, in altre effettuato iniezioni insuliniche o intramuscolo ai pazienti ricoverati nella Casa di riposo di (OMISSIS) dalla stessa diretta.
Quanto alla prima condotta contestata, va osservato che di essa tace del tutto la sentenza di primo grado, mentre quella di secondo grado si limita ad affermare che la teste infermiera professionale A.E. ne aveva riferito, senza però che di questa deposizione sia offerto alcun significativo particolare, tanto più necessario trattandosi di un supposto tentativo di compiere un atto paramedico, se non quello rappresentato dal fatto che la A. si era recata presso il letto di un anziano paziente per effettuare un prelievo di sangue e di avere visto in tale occasione che il paziente presentava dei "segni" sul braccio e che la P. era vicino al suo letto.
Da tale radicale carenza di indicazioni circa le circostanze dal fatto deriva l'assenza di prova della condotta contestata.   (del presunto tentativo di effettuare un prelievo ematico non è stata data alcuna prova, ricordiamo che solo attraverso la dimostrazione inequivocabile e certa della commissione di un atto illecito una persdona può essere perseguita per il suo agirev ...  ovvero mancando la prova, manca anche il reato)
Quanto alle restanti condotte, esse consistono in atti che non rientrano nelle mansioni riservate secondo le norme di legge alla professione di infermiere, e non implicano specifiche nozioni o particolari abilità o conoscenze tecniche.   (di nuovo, l'esecuzione della terapia per via orale e parenterale - nella fattispecia s.c. - rientra nel mansionario del generico, che è stato abolito per l'infermiere "ex professionale" ) 
Essi pertanto, ove eseguiti non a titolo professionale ma per sopperire saltuariamente alla carenza del personale infermieristico, rispettando le cadenze, i tempi e le modalità stabilite dal medico (come nella specie appare dare atto la stessa sentenza impugnata), non integrano, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, il reato di cui all'art. 348 c.p. (v. in termini Cass., sez. 6, 25 maggio 1999, Volpe; nello stesso senso, Cass., sez. 6, 5 luglio 2006, Russo; Id., 8 ottobre 2002, Notaristefano).
Consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio dovendo l'imputata essere assolta perchè il fatto non sussiste.  (riassumendo, non è pensabile che chiunque - a casa propria - si somministri  o somministri a un propiop famigliare la terapia antipertensiva e l'insulina venga a trovarsi nella condizione di commettere un reato .... la cassazione NON ENTRA NEL MERITO DEL FATTO, ma soltanto nella MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO di primo e secondo grado, valutando la correttezza dello svolgimento e la logicità della sentemza di merito)
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010
 

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