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Infermieri - Il nuovo procedimento disciplinare e le responsabilità del dirigente infermieristico

La responsabilità disciplinare è quella particolare forma di responsabilità che grava sul pubblico dipendente per la violazione dei doveri di servizio, indipendentemente dal fatto che la condotta tenuta o gli eventi da essa cagionati abbiano prodotto un danno economicamente valutabile a carico dell’ente pubblico.

Essa è regolata da disposizioni previste sia nei contratti di lavoro, sia in norme statali; comporta sanzioni di carattere amministrativo (fino al licenziamento), erogate con un provvedimento interno, che possono essere comminate dai datori di lavoro pubblici o privati come conseguenza del rapporto di impiego.

Il Dlgs del 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 54 e seguenti) prevede che:
• per i dipendenti pubblici si applichino l’art. 2016 ce. e l’art. 7 della legge del 20 maggio 1970, n. 300;
• la tipologia e l’entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possano essere definite dai contratti collettivi;
• ciascuna amministrazione individui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che, su segnalazione del dirigente della struttura ove il dipendente lavora, contesta l’addebito, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione (oggi in caso di sanzioni inferiori ai 10 giorni di sospensione la procedura è demandata allo stesso dirigente della struttura);
• ogni provvedimento disciplinare, a eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione al dipendente, che viene sentito a difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale;
• con il consenso del dipendente la sanzione può essere ridotta, ma in tal caso non può essere più impugnata.
Lo stesso Dlgs 165/2001 (art. 55) prevede che la tipologia e l’entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possano essere definite dai contratti collettivi; in tal senso, il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità 1994-1997, all’art. 29, così come integrato dal CCNL 2002-20053 4si occupa delle sanzioni:
• rimprovero verbale;
• rimprovero scritto (censura);
• multa di importo variabile fino a un massimo di quattro ore di retribuzione;
• sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
• sospensione dal servìzio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di 6 mesi;
• licenziamento con preavviso; licenziamento senza preavviso.

Recentemente, con il Dlgs del 27 ottobre 2009, n. 150 (Riforma Brunetta), sono state introdotte importanti innovazioni e modifiche in materia di procedimenti disciplinari, che per alcuni versi incideranno notevolmente sull’organizzazione delle aziende sanitarie pubbliche. Secondo il legislatore nazionale, tali norme dovrebbero: determinare una semplificazione dei procedimenti disciplinari, l’estensione dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavora, la riduzione dei termini, il potenziamento dell’istruttoria, l’abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione e la previsione della validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito telematico dell’amministrazione.

Dalla lettura degli articoli è possibile evincere le nuove competenze attribuite ai responsabili di struttura organizzativa, con qualifica dirigenziale, relativamente a procedimenti a carico del personale dipendente del comparto, anche in posizione di comando o di fuori ruolo.

Pertanto ogni responsabile/dirigente, avuta notizia di comportamenti punibili con sanzioni disciplinari, così come descritti nell’art. 13 del CCNL del 19 aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni, prowederà ad avviare il conseguente procedimento disciplinare:
1. in via autonoma (il responsabile stesso) se la sanzione da irrogare si presume sia:
• rimprovero verbale
• rimprovero scritto
• multa fino a quattro ore della retribuzione
• sospensione fino a 10 giorni con privazione della retribuzione.

2. avanti l’ufficio procedimenti disciplinari, se la sanzione da irrogare si presume sia superiore alla sanzione della sospensione fino a 10 giorni con privazione della retribuzione.
È opportuno precisare che l’art. 55 bis prevede che, in caso di violazione dei termini da parte dell’Amministrazione, scatti la decadenza dall’azione disciplinare; se invece la violazione dei termini è commessa dal dipendente, questi decade dall’esercizio del diritto alla difesa.

Descritta la procedura da applicare, crediamo che il primo problema che ogni azienda sanitaria pubblica dovrà chiarire, in particolare per i professionisti infermieristici, sarà quello di definire a chi spetta l’azione disciplinare al di sotto della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per meno di dieci giorni; in altri termini, in caso di violazione del codice disciplinare da parte di un infermiere, chi dovrà intraprendere l’azione disciplinare: il responsabile del Servizio infermierìstico o il direttore medico del servizio (o altro dirigente)?

La risposta a tale quesito diventa ancora più cogente alla luce del comma 3 dell’art. 55 sexies del Dlgs 150/2009, nel quale si dispone che “il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino a un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, e altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del perìodo della durata della sospensione”.

A parere di chi scrive, le soluzioni possibili, in merito alla competenza sui procedimenti disciplinari, devono essere ricercate all’interno dell’atto aziendale previsto, e in linea di massima sono le seguenti:

laddove, all’interno dell’atto aziendale, sia stata definita una dipendenza gerarchica del personale infermieristico dal Servizio infermieristico, l’azione disciplinare spetta al dirigente infermieristico, mentre ove l’atto aziendale disponga che il personale infermieristico dipende gerarchicamente dal direttore medico, sarà quest’ultimo a dover agire disciplinarmente verso gli infermieri, salvo che l’azienda non decida di modificare con un proprio atto la dipendenza gerarchica.

Si ritiene che non sia possibile mantenere una dipendenza gerarchica dal direttore medico e demandare l’azione disciplinare al Servizio infermieristico o all’Ufficio procedimenti disciplinari, proprio in ragione della sanzione da comminare al dirigente poco solerte nell’azione disciplinare che è intuitupersonae (comma 3, art. 55 sexies).

È evidente che le norme analizzate richiamano la necessità di ricostruire con chiarezza le diverse responsabilità, per evincerne una corrispondenza tra attribuzioni a favore dei dirigenti infermieristici ed eventuali responsabilità conseguenti collegate a esse.

Può essere di aiuto, nel comprendere la questione, una pronuncia del TAR della Regione Lombardia su un ricorso presentato da alcune associazioni di medici, i quali rilevavano che “l’assetto organizzativo del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale, nel quale non sarebbero previsti ruoli o funzioni riservati ai dirìgenti medici che consentano un raccordo organizzativo tra questi ultimi e il personale infermieristico, violerebbe il diritto-dovere dei medici al pieno esercizio delle funzioni, esponendoli anche a rischi sotto il profilo delle responsabilità dirigenziali, che loro competono all’interno della struttura ospedaliera”.

Il TAR lombardo, a seguito del ricorso testé citato, con la propria sentenza ha avuto modo di precisare che “nella gestione del personale infermieristico non vi è sovrapposizione tra le funzioni del dirigente infermieristico, che si collocano a livello organizzativo, con quelle dell’ esercizio dell’attività professionale da parte degli infermieri», affermando inoltre che “la più efficiente e funzionale organizzazione del corpo infermieristico non potrà che tradursi in un vantaggio per l’intera struttura ospedaliera, ferma la necessità di un attento controllo da parte del Direttore sanitario, cui debbono egualmente rispondere collaborativamente sia i dirigenti sanitari sia ilSITRA per voce della sua responsabile a evitare problemi di sorta”


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