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STABILIZZAZIONE DEI PRECARI IN SANITA’. LE OSSERVAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E LA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA. (18/04/2014)

Il Ministero della Salute con una recente nota ha chiarito che per le Aziende Sanitarie gli adempimenti di cui all’art.30, c.1, del D.L.vo 30.03.2001, n. 165, sono obbligatori solo prima di avviare le procedure di assunzioni ordinarie, così come esplicitato nella nota Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, mentre per la quota di assunzioni riservate alle stabilizzazioni del personale (in possesso del requisito di tre anni di servizio negli ultimi cinque anni) previste dal Legge n. 125/2013, non si debbano esperire le procedure di mobilità.

In sintesi, con i chiarimenti dei dicasteri, viene vietato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di esperire procedure di mobilità anche per la quota di assunzioni da destinare al processo di stabilizzazione dei precari in possesso dei requisiti indicati nell’art.4, c.6, del D.L. 31.08.2013, convertito, con modificazioni dalla Legge 30.10.2013 n. 125.


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