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L’INFERMIERE QUALE PUBBLICO UFFICIALE



Nell’era delle responsabilità e non dei diritti, giorni nei quali gli stipendi tutto sembrano tranne che adeguati alla formazione ed alle possibili implicazioni penali e civili, viste le continue pubblicazioni a difesa della nostra professione, pubblicazioni che ahimè lasciano però il tempo che trovano, abbiamo deciso di ricondividere un bell’articolo apparso qualche anno fa sul sito AILF (Associazione Infermieri Legali e Forensi), sito che apprezziamo sempre per qualità di contenuti ed affinità concettuali. L’articolo era stato scritto dal collega e presidente dell’associazione Eugenio CORTIGIANO, contenuti tratti dalla tesi "Una questione giuridica aperta: la qualifica soggettiva dell'infermiere" della collega Antonella Stella, master in "Metodologia e analisi della responsabilità nell'area infermieristica".

Ecco l’articolo integrale:

L’infermiere in qualità di dipendente pubblico è considerato pubblico ufficiale.....

Siamo professionisti, professionisti sanitari (ne principali ne ausiliari, ma solo sanitari) e svolgiamo il nostro ruolo specifico della professione all’interno della Pubblica Amministrazione. Qual’ è la motivazione per cui, il medico è pubblico ufficale e l’infermiere no considerato che, parallelamente, svolge all’interno della struttura pubblica le attività a lui pertinenti, con il potere autoritativo e certificativo, che ne ha anche il medico, nei confronti della persona assistita. Consideriamo, invece, il ruolo giocato per il ricovero e la dimissione, dato che l’infermiere ha la potestà di annotare e quindi di certificare quelle che sono le rilevazioni inserendole in cartella infermieristica che fa parte integrante della cartella clinica, atto pubblico e quindi diventa inutile nascondersi dietro un dito. Gli infermieri sono pubblici ufficiali."


”Avendo presente gli art. 357 e 358 c.p. gli infermieri rivestivano la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto la dizione di P.U. prevedeva potere certificativo o autoritativo ma gli infermieri erano considerati professione sanitaria ausiliaria. Il tutto chiaramente incideva sul valore attribuito alla documentazione infermieristica nel processo civile che quindi assumeva valore legale, in funzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio rivestito dal personale infermieristico e dalla dottrina giuridica era interpretato come atto pubblico in senso lato e pertanto elemento facoltativo per la ricostruzione dei fatti. Alla luce dei cambiamenti normativi(L.42/99) si può affermare che l’attività infermieristica è attività esercitata da pubblico ufficiale, anzi in una moderna lettura degli art. 357 e 358 c.p. che tutti i professionisti sanitari possono alternativamente ricoprire la qualifica di P.U. e/o incaricati di pubblico servizio: è la specificità dell’attività, realizzata in quel momento e in quel contesto, da cui scaturisce la titolarità. Ad es. il medico di guardia è un incaricato di pubblico servizio, nel momento in cui compila un certificato esercita funzione di P.U. e lo stesso infermiere, in servizio è un incaricato di pubblico servizio quando compila una scheda di triage riveste la qualifica di P.U.” Ed aggiungo ancora: -L’avvocato G.Barbieri, al congresso “Essere professionisti nel wuond care, etica, competenze, responsabilità del nuovo millennio”, settembre 2007 (successivamente diventato articolo, pubblicato recentemente sul Sole 24 Ore Sanità) ha affrontato in modo esauriente il tema scottante della prescrizione infermieristica chiarendo che il concetto di competenza tecnico-scientifica inteso come possesso delle conoscenze ed abilità professionali peculiari all’esperto di quel settore o per meglio dire competenza intesa come “saper agire” e “saper essere responsabile” permette di superare il timore che l’art. 348 c.p potrebbe suscitare(esercizio abusivo di una professione) e che la “prescrizione infermieristica consiste in un’azione autonoma del professionista infermiere in risposta alla diagnosi infermieristica. Diagnosi che, com’è noto da tempo, costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a raggiungere risultati che rientrano nella sfera di competenza dell’infermiere. «Il terreno della cura delle lesioni cutanee è certamente un terreno che si presta ad affrontare il tema della prescrizione infermieristica per quello che concerne, a esempio, le medicazioni avanzate e gli ausili anti-decubito che, da una parte, non necessitano necessariamente di prescrizione medica e dall’altra, tuttavia, necessitano di una qualificata competenza clinica di tipo specialistico nella loro prescrizione. L’infermiere esperto in wound care ha gli strumenti professionali e quindi le competenze per agire come “prescrittore”, ossia come il professionista sanitario che individua e indica quali azioni di assistenza infermieristica sono da attuare, con quali strumenti e con quali modalità applicative.» .. Quando si scrivono le prestazioni effettuate si certifica l’assistenza sanitaria erogata e quindi significa esercitare una funzione notarile che attesta quanto svolto durante la propria attività con una valenza probatoria privilegiata rispetto ad altri mezzi di accertamento della verità. Capite che la differenza tra essere P.U. o I.P.S. e non esserlo vi è una differenza abissale tra oneri e onori. Art. 358 c.p.Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:" Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un`attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale." Semplicemente riconosco più veriterio l'art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi." Non so se è un vantaggio ma capisco che socialmente non ha proprio la stessa valenza e comunque con il ragionare in stereotipi non si sarebbe andati da nessuna parte. Specifico che non sono qui per polemizzare ma per cercare un confronto e casomai conforto ad una teoria sperimentale....è proprio vero che la ns. categoria è la più cannibale che ci sia. Ribadisco, ed è l'ultima volta che il mio vuole essere un gioco didattico lessicale. Comunque leggete Mangiacavalli B. “La documentazione sanitaria”, art. pubblicato su “Giornale Italiano di Scienze Infermieristiche” n.5/2007;

FONTE: WWW.AILF.EU


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